COMUNE di COMEZZANO CIZZAGO
ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO di PRESIDENTE di
SEGGIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO PERIODICO
Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo, sono invitati a presentare apposita domanda entro il 31/10/2026.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Residenza con indirizzo della via e del numero civico;
- Professione, arte o mestiere;
- Titolo di studio.
Requisiti di idoneità
- essere elettore del comune;
- non aver superato il settantesimo anno di età;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I requisiti sopra indicati devono sussistere al momento della presentazione della domanda.
Se successivamente dovessero verificarsi cause di incompatibilità, l'elettore nominato Presidente al seggio elettorale dovrà rinunciare all'incarico.
Cause di esclusione e di incompatibilità per legge (art. 38 D.P.R. 30.03.1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e smi):
-
coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età*;
-
i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
-
gli appartenenti a Forze armate in servizio;
-
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
-
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
-
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
-
i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
* Il limite di 75 anni è previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall’articolo 1-ter del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72. Per le consultazioni amministrative disciplinate dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, si applicano le disposizioni vigenti e le relative indicazioni ministeriali in materia di composizione degli uffici elettorali di sezione.
Modalità per l'iscrizione
La domanda va presentata nel mese di ottobre di ogni anno, in carta semplice (come da modulo allegato), deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Comezzano Cizzago e può essere inviata con una delle seguenti modalità:
Le domande non devono essere rinnovate da coloro che sono già iscritti all'albo.
Nomina dei presidenti di seggio
Entro il mese di novembre il Sindaco, sentito l'Ufficiale Elettorale, comunica i nominativi alla Corte di Appello di Brescia che entro il successivo mese di gennaio provvede all'aggiornamento dell'Albo.
L'elettore rimarrà inserito nell'Albo finché non subentri una causa di cancellazione.
Nomina dei presidenti di seggio in occasione delle elezioni
Entro il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per le consultazioni elettorali la Corte di Appello di Brescia provvede alla nomina dei Presidenti di seggio.
Cancellazione dall'Albo dei presidenti di seggio
L’iscrizione all’Albo resta valida fino a quando non intervenga una delle cause di cancellazione previste dalla normativa vigente.
Nello specifico, la cancellazione d’ufficio dall’Albo è disposta dal Presidente della Corte d’Appello nei seguenti casi:
a) coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel Capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
e) coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
La legge 21 marzo 1990, n. 53, non prevede la cancellazione dall’Albo su istanza dell’interessato. Eventuali richieste di cancellazione presentate all’Ufficio Elettorale Comunale, secondo le modalità indicate dall’Ufficio, saranno trasmesse alla Corte d’Appello di Brescia, quale organo competente.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale