Calcolo IMU

Servizio attivo

Calcolo dell'imposta sul possesso degli immobili - IMU

A chi è rivolto

A coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Abitazione Principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Immobili equiparati all'abitazione principale
Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:

l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica 
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.
Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9
Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell’abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Come fare

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Per procedere basta utilizzare il link:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C925

Cosa serve

  • dati anagrafici del Contribuente per il quale si effettua il conteggio del dovuto per l'IMU;
  • elenco categorie e quota di possesso di tutti gli immobili intestati al Contribuente per il quale si sta effettuando il conteggio;

Cosa si ottiene

Il calcolo dell'imposta IMU dovuta e le aliquote approvate dal Comune

Tempi e scadenze

  • 1^ rata al 16 Giugno 2023
  • 2^ rata al 18 Dicembre 2023

versamento in unica soluzione, la scadenza della stessa è da considerarsi al 16 Giugno 2023

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Calcolo IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Ragioneria e Tributi

Piazza Europa, Cizzago, Comezzano-Cizzago, Brescia, Lombardia, Italia

Telefono Ragioneria: 030972021 int. 3
Telefono Tributi: 030972021 int.4
Telefono TARI: 030972021 int. 0
Email Ragioneria: ragioneria@comune.comezzanocizzago.bs.it
Email TARI: tari@comune.comezzanocizzago.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.comezzanocizzago.bs.it
Municipio di Comezzano-Cizzago
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Pagina aggiornata il 14/04/2024